Art. 49.

      1. Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese

 

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da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta.
      2. Di ciascun versamento, con le indicazioni di cui al comma 1, il concessionario dà avviso al capo dell'ufficio giudiziario da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel relativo registro cronologico di cui all'articolo 26.
      3. L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per cento in conto diritti e per il 60 per cento in conto indennità di trasferta.
      4. La quota dei diritti è attribuita per il 90 per cento all'ufficiale giudiziario e per il 10 per cento agli operatori giudiziari.
      5. La quota dell'indennità di trasferta è attribuita per il 100 per cento all'ufficiale giudiziario. Nelle sedi dove manca il coadiutore giudiziario la quota di quest'ultimo è attribuita all'ufficiale giudiziario.